Art. 13

Requisiti per i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine

In vigore dal 29 apr 2024
Requisiti per i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine Un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine: a) contiene un percorso della spesa netta nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio programmate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di bilancio di cui all’, paragrafi 2 e 3; b) include la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione a norma rispettivamente dell’ o dell’, paragrafo 3; nel caso in cui il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine contenga un percorso della spesa netta più elevato rispetto alla traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione a norma dell’, lo Stato membro interessato presenta nel proprio piano argomentazioni economiche solide e basate su dati che spieghino la differenza; c) spiega in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti in risposta alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese, e in che modo affronterà le seguenti priorità comuni dell’Unione: i) una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119; ii) la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali; iii) la sicurezza energetica; e iv) se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa; d) descrive gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese che gli sono state rivolte e che sono pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011, nonché, se del caso, agli avvertimenti formulati dalla Commissione o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE; e) se applicabile, indica in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione di una serie pertinente di riforme e di investimenti di cui all’ che giustifica una proroga fino a tre anni del periodo di aggiustamento dello Stato membro; f) include l’impatto delle riforme e degli investimenti già attuati dallo Stato membro interessato, prestando particolare attenzione all’impatto sulla sostenibilità di bilancio per mezzo di entrate pubbliche, spese e crescita potenziale future, sulla base di evidenze economiche solide e basate su dati; g) contiene informazioni riguardanti: i) le principali ipotesi macroeconomiche e di bilancio, ii) le passività implicite e potenziali, iii) l’impatto previsto delle riforme e degli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento, iv) il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutto il periodo contemplato dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, v) il fabbisogno di investimenti pubblici, anche relativamente alle priorità comuni dell’Unione di cui alla lettera c) del presente articolo, vi) la consultazione dei parlamenti nazionali e la consultazione di cui all’, vii) la coerenza e, se del caso, la complementarità con i fondi per la politica di coesione e il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.
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Requisiti per i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/1263) — Testo vigente | Portale Normativo