Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 26 apr 2024
Misure transitorie 1.   Le scorte esistenti dell’additivo per mangimi di cui all’ possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 giugno 2024. 2.   Le premiscele prodotte con l’additivo di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 luglio 2024. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 19 agosto 2024.
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