Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 26 apr 2024
Misure transitorie
1. Le scorte esistenti dell’additivo per mangimi di cui all’ possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 giugno 2024.
2. Le premiscele prodotte con l’additivo di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 luglio 2024.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 19 agosto 2024.
Storico versioni
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