Art. 19

Riesame

In vigore dal 24 apr 2024
Riesame La Commissione procede a un riesame dell’attuazione del presente regolamento e dei suoi allegati, almeno ogni cinque anni a decorrere dalla sua data di applicazione. Il riesame mira, tra l’altro, a garantire l’allineamento del presente regolamento e dei suoi allegati al progresso scientifico e tecnico. Il processo di riesame tiene debitamente conto delle iniziative internazionali riguardanti l’emissione di sostanze inquinanti provenienti dalle attività industriali e il loro impatto dell’emissione di tali sostanze inquinanti sulla salute umana o sull’ambiente, delle migliori pratiche e dei progressi compiuti dagli Stati membri in tale materia, nonché dei progressi nella ricerca e nella tecnologia. Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento o i suoi allegati, o entrambi.
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