Art. 18

Sanzioni e misure di garanzia della conformità

In vigore dal 24 apr 2024
Sanzioni e misure di garanzia della conformità 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica di qualsiasi eventuale modifica successiva a tali norme o misure. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità e la durata della violazione, tenendo conto dell’impatto sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente; b) il grado della colpa nella violazione; c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata. 4.   Gli Stati membri adottano misure di garanzia della conformità per prevenire e individuare le violazioni di cui al paragrafo 1.
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