Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 18 apr 2024
Misure transitorie 1.   Il preparato specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale preparato, destinati all'uso nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima del 12 novembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell'allegato, destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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