Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 18 apr 2024
Misure transitorie
1. Il preparato specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale preparato, destinati all'uso nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima del 12 novembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell'allegato, destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1200:oj#art-4