Art. 49

Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare

In vigore dal 11 apr 2024
Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare 1.   Sono vietate le esportazioni dall’Unione verso i paesi o territori d’oltremare di rifiuti destinati a essere ivi smaltiti. 2.   Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all’. 3.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare non soggetti al divieto di cui all’, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.
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Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare (Art. 49 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo