Art. 47
Obblighi degli Stati membri di esportazione
In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi degli Stati membri di esportazione
1. Nei casi di esportazione dall’Unione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportino rifiuti qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 39 a 46 per tale esportazione, o qualora i rifiuti esportati non siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’.
2. Se dispongono di informazioni attendibili indicanti che le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione non ottemperano ai loro obblighi ai sensi dell’, gli Stati membri svolgono le verifiche necessarie.
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