Art. 43
Valutazione della richiesta di inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni
In vigore dal 11 apr 2024
Valutazione della richiesta di inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni
1. La Commissione valuta senza ritardo le richieste presentate a norma dell’ e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e determina se il paese richiedente rispetta tutti gli obblighi di cui all’ e se, fra l’altro, ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti e le miscele di rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’, e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici nel paese interessato a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX.
2. Se nel corso della valutazione la Commissione ritiene che le informazioni fornite dal paese richiedente siano incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità agli obblighi di cui all’, essa dà al paese richiedente la possibilità di fornire informazioni aggiuntive entro un termine massimo di tre mesi. Tale termine può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di tre mesi se il paese richiedente presenta una richiesta motivata di proroga.
3. Se il paese richiedente non fornisce le informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 2 o se le informazioni aggiuntive fornite sono ancora considerate incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all’, la Commissione informa senza indebito ritardo il paese richiedente in merito al fatto che non può essere incluso nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni e che la sua richiesta non sarà più trattata. In tal caso la Commissione informa anche il paese richiedente dei motivi per cui è giunta a tale conclusione. Il paese richiedente può presentare una nuova richiesta ai sensi dell’.
4. La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell’, paragrafo 4, e, se ritiene che gli obblighi di cui all’, paragrafi 3 e 4, siano soddisfatti, le è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ per includere il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX.
Storico versioni
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