Art. 44

Regime generale per le esportazioni di rifiuti

In vigore dal 11 apr 2024
Regime generale per le esportazioni di rifiuti 1.   Se i rifiuti di cui all’, paragrafi da 2 a 5, sono esportati dall’Unione e destinati a essere recuperati in paesi ai quali si applica la decisione OCSE, con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 6. 2.   Si applicano gli adattamenti seguenti: a) il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’, paragrafo 11; b) le miscele di rifiuti di cui all’allegato III A destinate a operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione successiva intermedia o successiva non intermedia di recupero o smaltimento non intermedia avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE; c) i rifiuti classificati alla voce B3011 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte; d) i rifiuti elencati nell’allegato III B e le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’, paragrafo 5, sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte; e) le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’; f) l’esportazione di rifiuti di cui all’, paragrafo 3, è vietata; g) l’autorizzazione prescritta dall’ può essere data tacitamente dall’autorità competente di destinazione esterna all’Unione; h) l’autorizzazione alla spedizione di determinati rifiuti a norma dell’ è revocata dall’autorità competente di spedizione qualora sia entrato in vigore un atto delegato a norma dell’, paragrafo 6, che vieta l’esportazione di tali rifiuti verso il paese interessato; i) l’impianto di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti. 3.   Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti di cui all’, paragrafo 2, si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all’, paragrafo 3, lettere da b) a g). 4.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di cui all’, paragrafo 4, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire in conformità dell’, paragrafi 8 e 9, siano incluse in un sistema di cui all’, a meno che tali impianti non siano collegati a un sistema di cui all’. 5.   La spedizione di rifiuti soggetti alla notifica e autorizzazione preventive scritte può avere luogo soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito oppure le autorità competenti di destinazione e transito esterne all’Unione hanno rilasciato un’autorizzazione tacita o l’autorizzazione tacita può essere presunta e le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati sono state soddisfatte; b) è rispettato l’, paragrafo 4, lettera b). 6.   Se un’esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti di cui all’, paragrafo 2, è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano gli adattamenti seguenti: a) l’autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente compilata per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non esigere l’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’, paragrafo 4, della convenzione, o per rilasciare l’autorizzazione scritta, con o senza condizioni; b) l’autorità competente di spedizione nell’Unione decide di autorizzare la spedizione, come disposto dall’, soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione tacita o scritta dall’autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di ricevimento di una notifica debitamente compilata dall’autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente di spedizione abbia ricevuto l’autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti interessate, nel qual caso può prendere la decisione di cui all’ prima di tale termine. 7.   I rifiuti esportati sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, operano o sono autorizzati a operare nel paese di destinazione. 8.   Si applica l’, paragrafo 6.
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Regime generale per le esportazioni di rifiuti (Art. 44 Regolamento (UE) 2024/1157) — Testo vigente | Portale Normativo