Art. 24
Spese di ripresa quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
In vigore dal 11 apr 2024
Spese di ripresa quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
1. Le spese risultanti dalla reintroduzione o il recupero o lo smaltimento in modo alternativo dei rifiuti di una spedizione che non può essere portata a termine come previsto, comprese le spese di trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell’, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l’autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti, lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine come previsto, le spese del deposito ai sensi dell’, paragrafo 10, sono addebitate secondo l’ordine seguente:
a)
al notificatore iniziale o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b)
alla persona fisica o giuridica considerata il notificatore a norma dell’, paragrafo 11 o 12, se del caso o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c)
alle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera d);
d)
all’autorità competente di spedizione; o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera e);
e)
secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.
2. Prima di addebitare spese a una persona diversa dal notificatore iniziale, viene utilizzata la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’. Se non esiste una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente o se le spese superano l’importo della copertura della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, le spese sono addebitate secondo l’ordine di cui al paragrafo 1.
3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle spese derivanti dalla ripresa o dal recupero alternativo di rifiuti a norma dell’.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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