Art. 36

Diritto d’uso

In vigore dal 11 apr 2024
Diritto d’uso Un’indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell’ del presente regolamento o dell’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, a seconda dei casi. Nel caso in cui un’indicazione geografica corrisponda al nome della proprietà di un singolo produttore richiedente, o lo contenga, ciò non impedisce ad altri operatori di utilizzare l’indicazione geografica registrata a condizione che essa sia utilizzata per designare un prodotto conforme al disciplinare.
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Diritto d’uso (Art. 36 Regolamento (UE) 2024/1143) — Testo vigente | Portale Normativo