Art. 35

Protezione delle indicazioni geografiche nei nomi di dominio

In vigore dal 11 apr 2024
Protezione delle indicazioni geografiche nei nomi di dominio 1.   I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell’Unione garantiscono che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie relative ai nomi di dominio riconoscano le indicazioni geografiche registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni che affidano all’EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda concernente un’indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell’indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all’indicazione geografica in questione. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell’Unione possono fornire all’EUIPO, su base volontaria, le informazioni e i dati pertinenti. 3.   Entro il 14 novembre 2025 la Commissione effettua una valutazione della necessità e della fattibilità del sistema di condivisione delle informazioni e di allarme di cui al paragrafo 2, tenendo conto del funzionamento della comunicazione volontaria di informazioni e dati di cui a tale paragrafo, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le sue principali conclusioni. Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa.
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