Art. 3
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 11 apr 2024
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. In deroga al paragrafo 1, si applicano le date di applicazione seguenti:
a)
l’, punti 6) e 13), relativo all’articolo 4 bis, paragrafi da 1 a 7, e all’articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, si applica a decorrere dal giorno di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma di tali punti;
b)
l', punto 10, relativo agli articoli 7 bis e 7 sexies del regolamento (UE) n. 1227/2011, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025;
c)
l', punto 18, relativo all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1227/2011, si applica a decorrere dall'8 novembre 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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