Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/942 Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato: 1) all’articolo 6, il paragrafo 8 è soppresso; 2) l’articolo 12 è così modificato: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) svolge e coordina le indagini in conformità degli articoli da 13 a 13 quater e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «d) autorizza le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati e vigila sugli stessi a norma degli articoli 4 bis e 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011; e) ha il potere di irrogare penalità di mora nei casi di cui all’articolo 13 octies del regolamento (UE) n. 1227/2011.»; 3) all’articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le tasse sono dovute all’ACER per la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato, o da persone o soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e per la divulgazione delle informazioni privilegiate a norma degli articoli 4 e 4 bis di tale regolamento. Le tasse sono pagate dai meccanismi di segnalazione registrati e dalle piattaforme per le informazioni privilegiate. Le entrate derivanti dalle tasse possono anche coprire i costi sostenuti dall’ACER per l’esercizio dei poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli da 13 a 13 quater e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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