Art. 4
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203
In vigore dal 10 apr 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 è così modificato:
1)
all’ è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Il presente regolamento si applica anche all’autorità competente designata in conformità all’allegato I (parte AR.UAS) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L, 2024/1109, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1109/oj).»;"
2)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
«2. Le autorità competenti di cui all’, paragrafi 2, 3 e 3 bis, rispettano i requisiti dell’allegato I (parte IS.AR) del presente regolamento.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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