Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 apr 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«sistema aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft system,«UAS»): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;
b)
«unità di controllo e monitoraggio» (control and monitoring unit, «CMU»): il dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;
c)
«componente»: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft, «UA») o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio;
d)
«mantenimento dell’aeronavigabilità»: tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo del sistema aeromobile senza equipaggio, la conformità di quest’ultimo ai requisiti di aeronavigabilità applicabili e alle condizioni per operare in sicurezza;
e)
«manutenzione»: una combinazione delle attività seguenti o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un sistema aeromobile senza equipaggio o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo;
f)
«organizzazione»: una persona fisica, una persona giuridica o una parte di una persona giuridica, che può essere stabilita in più di una sede all’interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;
g)
«ispezione pre-volo»: un’ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l’aeromobile senza equipaggio sia idoneo al volo previsto;
h)
«sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa da cui sono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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