Art. 1
In vigore dal 10 apr 2024
(1) Il calcidiolo monoidrato è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione.
Il calcidiolo monoidrato è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(2) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1052:oj#art-1