Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 apr 2024
(1)   Il calcidiolo monoidrato è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione. Il calcidiolo monoidrato è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (2)   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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