Art. 5

Verifica delle persone fisiche

In vigore dal 2 apr 2024
Verifica delle persone fisiche 1.   I fornitori che sono persone fisiche dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata. 2.   Il certificato qualificato di firma elettronica che corrobora la firma elettronica qualificata contiene il nome della persona fisica così come figura nel registro delle imprese o del commercio dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato è conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-2. 3.   I fornitori che sono persone fisiche dimostrano anche di essere stabiliti nell’Unione e, se del caso, di aver ricevuto un mandato scritto di rappresentanza da un fabbricante non stabilito nell’Unione che li autorizza a registrare in EPREL a suo nome i suoi modelli di prodotti, presentando le informazioni supplementari seguenti: a) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l’ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero del registro delle imprese o del commercio alla persona fisica a livello nazionale; b) numero di iscrizione dell’impresa assegnato alla persona fisica a livello nazionale; c) mandato scritto di uno o più fabbricanti che enumera tutte le marche/i marchi a cui si applica il mandato. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono comunicate in un documento: i) firmato digitalmente dalla persona fisica; e ii) sigillato digitalmente o firmato digitalmente dall’autorità competente a livello nazionale per il registro delle imprese o del commercio oppure, in caso ciò non sia possibile, sigillato digitalmente, con conferma della veridicità, da un prestatore di servizi fiduciari qualificato. Le informazioni di cui alla lettera c) sono comunicate in un documento: i) firmato digitalmente da ciascuno dei fabbricanti extra UE; o ii) firmato digitalmente dal/dai loro rappresentante/i legale/i.
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