Art. 3
Obbligo di verifica dei fornitori
In vigore dal 2 apr 2024
Obbligo di verifica dei fornitori
1. I fornitori dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), sono fornitori verificati.
2. Solo i fornitori verificati possono registrare modelli di prodotto in EPREL e apportare qualsiasi modifica a quelli esistenti. Questo principio vale sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.
Storico versioni
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