Art. 68

Modifiche delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI e 2008/616/GAI

In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI e 2008/616/GAI 1.   Nella decisione 2008/615/GAI, l’, lettera a), gli articoli da 2 a 6 e il capo 2, sezioni 2 e 3, sono sostituiti per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al router di cui all’, paragrafo 1. Di conseguenza l’, lettera a), gli articoli da 2 a 6 e il capo 2, sezioni 2 e 3, della decisione 2008/615/GAI sono soppressi a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al router di cui all’, paragrafo 1. 2.   Nella decisione 2008/616/GAI, i capi da 2 a 5 e gli sono sostituiti per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al router di cui all’, paragrafo 1. Di conseguenza i capi da 2 a 5 e gli della decisione 2008/616/GAI sono soppressi a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al router di cui all’, paragrafo 1.
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Modifiche delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI e 2008/616/GAI (Art. 68 Regolamento (UE) 2024/982) — Testo vigente | Portale Normativo