Art. 42
EPRIS
In vigore dal 13 mar 2024
EPRIS
1. È istituito l’indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS). Per la consultazione automatizzata degli indici dei casellari giudiziali nazionali di cui all’, gli Stati membri ed Europol utilizzano EPRIS.
2. EPRIS è costituito da:
a)
un’infrastruttura decentrata negli Stati membri, comprendente uno strumento di consultazione che consenta l’interrogazione simultanea degli indici dei casellari giudiziali nazionali, sulla base delle banche dati nazionali;
b)
un’infrastruttura centrale a sostegno dello strumento di consultazione che consenta l’interrogazione simultanea degli indici dei casellari giudiziali nazionali;
c)
un canale di comunicazione sicuro tra l’infrastruttura centrale, gli Stati membri ed Europol.
Storico versioni
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