Art. 42 · EPRIS

Art. 42

EPRIS

In vigore dal 13 mar 2024
EPRIS 1.   È istituito l’indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS). Per la consultazione automatizzata degli indici dei casellari giudiziali nazionali di cui all’, gli Stati membri ed Europol utilizzano EPRIS. 2.   EPRIS è costituito da: a) un’infrastruttura decentrata negli Stati membri, comprendente uno strumento di consultazione che consenta l’interrogazione simultanea degli indici dei casellari giudiziali nazionali, sulla base delle banche dati nazionali; b) un’infrastruttura centrale a sostegno dello strumento di consultazione che consenta l’interrogazione simultanea degli indici dei casellari giudiziali nazionali; c) un canale di comunicazione sicuro tra l’infrastruttura centrale, gli Stati membri ed Europol.
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