Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 mar 2024
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica alle banche dati istituite in conformità del diritto nazionale e utilizzate per il trasferimento automatizzato di: profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale e, conformemente, a seconda dei casi, alla direttiva (UE) 2016/680 o ai regolamenti (UE) 2018/1725, (UE) 2016/794 o (UE) 2016/679.
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