Art. 21

Costi

In vigore dal 13 mar 2024
Costi 1.   Subordinatamente alla disponibilità di fondi, il bilancio generale dell’Unione copre i costi: a) dello sviluppo e della manutenzione del portale «Europa interoperabile»; b) dello sviluppo, della manutenzione e della promozione di soluzioni per un’Europa interoperabile; c) delle misure di sostegno per un’Europa interoperabile. 2.   I costi di cui al paragrafo 1 sono sostenuti in modo conforme alle disposizioni applicabili del pertinente atto di base.
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