Art. 21
Costi
In vigore dal 13 mar 2024
Costi
1. Subordinatamente alla disponibilità di fondi, il bilancio generale dell’Unione copre i costi:
a)
dello sviluppo e della manutenzione del portale «Europa interoperabile»;
b)
dello sviluppo, della manutenzione e della promozione di soluzioni per un’Europa interoperabile;
c)
delle misure di sostegno per un’Europa interoperabile.
2. I costi di cui al paragrafo 1 sono sostenuti in modo conforme alle disposizioni applicabili del pertinente atto di base.
Storico versioni
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