Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1230
In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1230
Il regolamento (UE) 2021/1230 è così modificato:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso in cui l'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) imponga a un prestatore di servizi di pagamento situato in uno Stato membro che non ha l'euro come valuta, in relazione a un bonifico istantaneo, di addebitare una commissione inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso bonifico istantaneo, se si applicasse il paragrafo 1 del presente articolo.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per bonifico istantaneo si intende un bonifico istantaneo quale definito all', punto 1 bis, del regolamento (UE) n. 260/2012, che sia in euro e transfrontaliero.
(*4) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).»;"
2)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento all'utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire un pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012, il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utilizzatore dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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