Art. 4
Modifiche della direttiva 98/26/CE
In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche della direttiva 98/26/CE
Nella direttiva 98/26/CE l' è così modificato:
1)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
“ente”:
—
un ente creditizio quale definito all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), inclusi gli enti elencati all', paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
—
un'impresa di investimento quale definita all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), esclusi gli enti elencati all', paragrafo 1, della stessa direttiva;
—
le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica; o
—
qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori dell'Unione e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese di investimento dell'Unione di cui al primo e al secondo trattino,
che partecipi o partecipino a un sistema assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti dagli ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema;
—
un istituto di pagamento quale definito all', punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), a eccezione di una persona fisica o giuridica che benefici di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 o 33 di detta direttiva; o
—
un istituto di moneta elettronica quale definito all', punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), a eccezione di una persona fisica o giuridica che benefici di una deroga di cui all'articolo 9 di detta direttiva,
che partecipi a un sistema la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento quali definiti alla lettera i), primo trattino, e che si assuma la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da tali ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema.
Allorché un sistema è vigilato secondo la legislazione nazionale ed esegue soltanto ordini di trasferimento quali definiti alla lettera i), secondo trattino, nonché i pagamenti derivanti da tali ordini, uno Stato membro può decidere di considerare enti le imprese che partecipano a tale sistema e che si assumono la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema, quando almeno tre dei partecipanti rientrino nelle categorie di cui al primo comma della presente lettera e la decisione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico;
(*7) Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."
(*8) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."
(*9) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)."
(*10) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).»;"
2)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
“partecipante”: un ente, una CCP, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema o un partecipante diretto di una CCP autorizzati a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da CCP, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti.
Uno Stato membro può considerare, ai fini della presente direttiva, come partecipante un partecipante indiretto, se ciò è giustificato sotto il profilo del rischio sistemico, senza che ciò limiti la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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