Art. 2

In vigore dal 13 mar 2024
Entro il 9 ottobre 2025, fatta salva l'applicazione del presente regolamento, i dati personali inseriti nel sistema informativo doganale prima del 8 aprile 2024 sono riesaminati dagli Stati membri che li hanno inseriti e, se necessario, aggiornati o cancellati per garantire che il loro trattamento sia conforme alla decisione 2009/917/GAI quale modificata dal presente regolamento.
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