Art. 1

In vigore dal 13 mar 2024
La decisione 2009/917/GAI è così modificata: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Lo scopo del sistema informativo doganale, conformemente alla presente decisione, è di aiutare le autorità competenti degli Stati membri a prevenire, ricercare e perseguire i reati ai sensi delle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.» ; 2) l' è così modificato: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. “dati personali”, i dati personali quali definiti all', punto 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).»;" b) è aggiunto il punto seguente: «6. “autorità nazionale di controllo”, un'autorità di controllo ai sensi all', punto 15, della direttiva (UE) 2016/680»; 3) all', paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il sistema informativo doganale consiste in una banca dati centrale cui si può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il sistema comprende esclusivamente i dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all', paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti:»; 4) l'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da inserire nel sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie di cui all', paragrafo 1, per quanto necessario alla realizzazione dello scopo di tale sistema. Nella categoria di cui all', paragrafo 1, lettera e), non devono figurare in nessun caso dati personali.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Non sono comunque inserite nel sistema informativo doganale le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680.» ; 5) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all', paragrafo 1, possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali.» ; 6) l'articolo 7 è così modificato: a) non si applica alla versione italiana; b) il paragrafo 3 è soppresso; 7) l'articolo 8 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 7, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale per lo scopo previsto all', paragrafo 2, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali, previa autorizzazione delle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati personali in tale sistema e fatto salvo il rispetto delle condizioni da esse imposte. Le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro, Europol ed Eurojust possono trattare i dati non personali ottenuti dal sistema informativo doganale per lo scopo previsto all', paragrafo 2, o per altri scopi, anche amministrativi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati non personali nel sistema. 2.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti e alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all', paragrafo 2.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione delle autorità nazionali designate dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esse stabilite, essere: a) trasmessi ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, e in seguito da esse trattati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali; oppure b) trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi e alle organizzazioni internazionali o regionali e trattati ulteriormente da tali entità, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali. I dati non personali ottenuti dal sistema informativo doganale possono essere trasferiti ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, a paesi terzi e organizzazioni internazionali o regionali, e trattati ulteriormente da tali entità, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati non personali nel sistema.» ; 8) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Fatta salva la presente decisione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla rettifica o alla cancellazione di dati nel sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità di Stati membri diversi, incluse quelle delle autorità nazionali di controllo, in materia di rettifica o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal sistema.» ; 9) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 I dati personali inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dello scopo di cui all', paragrafo 2, e non possono essere conservati per più di cinque anni. In via eccezionale tali dati possono essere tuttavia conservati per altri due anni al massimo, se e nella misura in cui ciò sia in singoli casi strettamente necessario per conseguire lo scopo prefissato.» ; 10) l'articolo 15 è così modificato: a) non si applica alla versione italiana; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, a Europol, a Eurojust e al comitato di cui all'articolo 27 l'elenco dei reati punibili ai sensi della legislazione nazionale. L'elenco comprende solo i reati punibili: a) con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi; oppure b) con una ammenda pari ad almeno 15 000 EUR.» ; 11) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Salvo disposizione contraria della presente decisione: a) le disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680 si applicano al trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte delle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 7 della presente decisione; b) il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) si applica al trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte della Commissione; c) il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) si applica al trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte di Europol; e d) il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) si applica al trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte di Eurojust. (*2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)." (*3)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)." (*4)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).»;" 12) gli articoli 22, 23, 24 e 25 sono soppressi; 13) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di monitorare il trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte della Commissione e di assicurare che tale trattamento sia effettuato conformemente alla presente decisione. Si applicano di conseguenza i compiti e i poteri di cui agli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Almeno ogni cinque anni il Garante europeo della protezione dei dati effettua un controllo del trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte della Commissione, conformemente ai principi internazionali di revisione. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. 3.   Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato del funzionamento del sistema informativo doganale conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.» ; 14) all'articolo 27, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dell'attuazione e della corretta applicazione della presente decisione, fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo e del Garante europeo della protezione di dati;»; 15) l'articolo 28 è così modificato: a) al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: «i) garantire la possibilità di ripristinare i sistemi utilizzati in caso di interruzione; j) garantire che il sistema funzioni correttamente, che gli errori nel sistema siano segnalati e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il comitato di cui all'articolo 27 verifica le interrogazioni del sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l'1 % di tutte le ricerche effettuate è controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli è conservata nel sistema e viene usata soltanto per lo scopo indicato dal comitato, dalle autorità di controllo nazionali e dal Garante europeo della protezione dei dati, ed è cancellata dopo sei mesi.» ; 16) l'articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 L'amministrazione doganale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 28, per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui agli articoli 14 e 19 e, peraltro, della corretta attuazione della presente decisione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle procedure di tale Stato membro.» ; 17) all'articolo 30, il paragrafo 1 è soppresso.
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