Art. 12

Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

In vigore dal 13 mar 2024
Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti I dettagli dei gravi incidenti che le autorità competenti sono tenute a trasmettere alle altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554 e le notifiche che l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA e la BCE sono tenute a trasmettere alle pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento contengono lo stesso livello di informazione, senza alcuna anonimizzazione, delle notifiche e delle segnalazioni di gravi incidenti ricevute dalle entità finanziarie ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554.
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