Art. 12 · Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

Art. 12

Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti

In vigore dal 13 mar 2024
Dettagli dei gravi incidenti da condividere con altre autorità competenti I dettagli dei gravi incidenti che le autorità competenti sono tenute a trasmettere alle altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554 e le notifiche che l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA e la BCE sono tenute a trasmettere alle pertinenti autorità competenti degli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento contengono lo stesso livello di informazione, senza alcuna anonimizzazione, delle notifiche e delle segnalazioni di gravi incidenti ricevute dalle entità finanziarie ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554.
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