Art. 51

Valutazione del riconoscimento della copertura

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione del riconoscimento della copertura Nel valutare se il riconoscimento delle coperture nel modello interno di rischio di default dell’ente sia conforme all’articolo 325 octosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti a) verificano se le politiche interne dell’ente i) descrivono la modalità con cui è effettuata la compensazione; ii) specificano 1) i rischi di base che sono implicitamente riflessi nel modello attraverso la modellizzazione di due posizioni diverse; 2) i rischi di base che sono invece riflessi esplicitamente mediante l’introduzione di un fattore di rischio di base; b) esaminano le politiche interne dell’ente e verificano i criteri in esse previsti per riconoscere gli effetti di compensazione e di copertura o di diversificazione; c) valutano la solidità del monitoraggio di un potenziale rischio di base significativo che potrebbe sorgere nell’intervallo tra la scadenza di uno strumento e l’orizzonte temporale di un anno; d) impongono all’ente di fornire i) un campione di posizioni nel modello di rischio di default; ii) l’elenco dei fattori di rischio corrispondenti alle posizioni di cui al punto i). Nel richiedere il campione di cui alla lettera d), punto i), le autorità competenti provvedono a che sia fornita una varietà di posizioni e assicurano che, ove pertinente, siano incluse sia posizioni compensate sia posizioni non compensate. Ai fini della lettera b), le autorità competenti verificano se i criteri nelle politiche interne dell’ente garantiscono una compensazione e una copertura efficienti, anche nel caso di un evento di credito o di altro tipo. Ai fini della lettera d), le autorità competenti verificano a) se l’associazione delle posizioni ai fattori di rischio da parte dell’ente garantisce che le esposizioni ai diversi debitori non siano compensate e verificano che tale compensazione sia effettuata esclusivamente per le posizioni che riguardano gli stessi strumenti finanziari dello stesso debitore; b) se le esposizioni ai diversi debitori sono associate a diversi fattori di rischio o se invece esiste un fattore di rischio di base per rilevare le differenze tra tali esposizioni e se è riflesso il rischio di base tra i debitori che sono componenti di indici di credito e altri debitori; c) per le posizioni in strumenti finanziari diversi dello stesso debitore, la solidità dell’analisi effettuata dall’ente per valutare se possa sorgere un rischio di base significativo nelle strategie di copertura derivante dalle differenze riguardanti tipo di prodotti, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza o anzianità.
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Valutazione del riconoscimento della copertura (Art. 51 Regolamento (UE) 2024/1085) — Testo vigente | Portale Normativo