Art. 39

Valutazione del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione 1.   Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, le autorità competenti verificano se le politiche interne di cui al suddetto articolo specificano a) l’insieme delle posizioni in valuta estera esterne al portafoglio di negoziazione per il quale l’ente calcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo alternativo dei modelli interni e, se del caso, il motivo di fondo per cui alcune posizioni sono escluse da tale insieme; b) l’insieme delle posizioni in merci esterne al portafoglio di negoziazione per il quale l’ente calcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo alternativo dei modelli interni e, se del caso, il motivo di fondo per cui alcune posizioni sono escluse da tale insieme; c) per le posizioni soggette al rischio di cambio ma non al rischio di posizione in merci i) se il valore utilizzato come base per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio è l’ultimo valore contabile disponibile di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1577, oppure l’ultimo valore equo disponibile di cui all’, paragrafo 2, di detto regolamento delegato, nonché la frequenza con cui tale valore è ricalcolato; ii) se esistono unità di negoziazione le cui posizioni non lineari nel tasso di cambio sono soggette al trattamento di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2023/1577 e, se del caso, il motivo per cui ci si avvale di tale deroga per alcune unità di negoziazione e non per altre; d) le unità di negoziazione per le quali le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio in relazione a una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di posizione in merci o soggetta sia al rischio di posizione in merci sia al rischio di cambio sono calcolate in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/1577, nonché le unità di negoziazione per le quali le variazioni sono calcolate in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento delegato e il motivo di tale scelta. 2.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, le autorità competenti a) verificano se i processi interni di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 garantiscono i) la tracciabilità delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che ricadono nell’ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni e la correttezza dei valori contabili o dei valori equi utilizzati come base per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, come previsto dagli del regolamento delegato (UE) 2023/1577; ii) che le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci registrate in una determinata data siano incluse nel calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento; iii) che eventuali posizioni soggette al rischio di cambio derivanti da un cambiamento della valuta utilizzata per le segnalazioni ai vari livelli di consolidamento («rischio di conversione») siano incluse nell’insieme delle posizioni soggette al rischio di cambio; iv) la corretta individuazione delle posizioni in valuta estera che soddisfano le condizioni per il ricorso al trattamento di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2023/1577, laddove l’ente utilizzi tale trattamento; v) la corretta e completa individuazione degli elementi che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2023/1577; b) in relazione al calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni soggette al rischio di cambio di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/1577, verificano i) se le posizioni in valuta estera per le quali l’ente si avvale della deroga di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2023/1577 sono distinte dalle posizioni in valuta estera per le quali l’ente non si avvale di tale deroga; ii) se, per determinare il valore della posizione prima dell’applicazione dello scenario di shock futuri, sono aggiornati solo i fattori di rischio di cambio dell’ultimo valore contabile disponibile o dell’ultimo valore equo disponibile, come previsto dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/1577, a meno che non sia utilizzato il trattamento di cui all’, paragrafo 4, di detto regolamento; iii) se, per le posizioni per le quali è utilizzato il trattamento di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, tutti i fattori di rischio sono aggiornati per determinare il valore della posizione prima dell’applicazione dello scenario di shock futuri, come previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1577; c) in relazione agli elementi che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2023/1577, verificano i) se i criteri stabiliti dall’ente per individuare eventi che determinano una riduzione di valore sono appropriati e si basano su dati storici e su eventi storici; ii) se i criteri di cui al punto i) sono coerenti con la gestione interna del rischio di riduzione di valore; iii) se il livello della riduzione di valore riconosciuta a seguito degli eventi di cui al punto i) è basato su una motivazione oggettiva; d) in relazione al calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni soggette al rischio di posizione in merci o soggette sia al rischio di posizioni in merci sia al rischio di cambio di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/1577, verificano se gli scenari di shock futuri sono applicati soltanto ai fattori di rischio che appartengono alla categoria generale dei fattori di rischio di posizione in merci e, se del caso, alla categoria generale dei fattori di rischio di cambio; e) verificano se le variazioni ipotetiche e reali relative alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci sono calcolate in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2023/1577. Ai fini della lettera a), punto iii), le autorità competenti verificano la modalità con cui l’ente include nel modello interno di misurazione del rischio le posizioni aperte nette derivanti da diversi soggetti del gruppo. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto ii), le autorità competenti possono applicare uno dei due metodi seguenti: a) su un campione di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione assunte in una determinata data di riferimento, verificare se tali posizioni sono incluse nell’insieme delle posizioni rilevate nella misura del rischio di perdita attesa o nella misura del rischio di scenario di stress in tale data di riferimento, o se sono incluse nell’insieme delle posizioni del metodo standardizzato alternativo; b) imporre all’ente di riconciliare da un lato le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione assunte in una determinata data di riferimento e, dall’altro lato, le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che ricadono nell’ambito di applicazione del modello interno di misurazione del rischio e nell’ambito di applicazione del metodo standardizzato alternativo in tale data di riferimento. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto iii), le autorità competenti possono imporre all’ente di fornire tipi di posizioni incluse nel modello e derivanti da attività e passività che non sono soggette al rischio di mercato quando i requisiti di fondi propri sono calcolati a livello individuale ma che vi sono soggette quando i requisiti di fondi propri sono calcolati a livello consolidato per via del rischio di conversione. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto v), le autorità competenti possono imporre all’ente di effettuare la riconciliazione tra gli elementi che l’ente ha individuato come rispondenti alle condizioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2023/1577 per il calcolo dei requisiti di fondi propri con il metodo alternativo dei modelli interni e gli elementi che soddisfano tali condizioni conformemente alla disciplina contabile applicabile. 6.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti possono applicare a un campione di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione e per una data di riferimento per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento il metodo di valutazione seguente: a) imporre all’ente di fornire l’elenco i) dei fattori di rischio utilizzati come input per determinare il valore equo che costituisce la base per il calcolo dei requisiti di fondi propri come previsto dall’ del regolamento delegato (UE) 2023/1577; ii) dei fattori di rischio, selezionati tra i fattori di rischio compresi nell’elenco di cui al punto i), a cui l’ente applica scenari di shock futuri calcolando la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento; b) imporre all’ente di fornire il valore dei fattori di rischio di cui alla lettera a) nelle date seguenti: i) la data in cui è stato determinato l’ultimo valore equo disponibile; ii) la specifica data di riferimento per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa o della misura del rischio di scenario di stress; c) verificano se i) se, per le posizioni per le quali non è utilizzato il trattamento di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1577, il valore dei fattori di rischio che non riflettono il rischio di cambio non è stato aggiornato tra le due date di cui alla lettera b), punti i) e ii); ii) se, per le posizioni per le quali è utilizzato il trattamento di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1577, il valore di tutti i fattori di rischio è aggiornato tra le due date di cui alla lettera b), punti i) e ii); iii) se i fattori di rischio di cui alla lettera a), punto ii), riguardano esclusivamente il rischio di cambio, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o meno il trattamento di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1577. 7.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti possono applicare a un campione di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione e per una data di riferimento per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento il metodo di valutazione seguente: a) valutare la modalità con cui l’ente distingue i fattori di rischio di cambio da altri input utilizzati per determinare il valore contabile di una posizione; b) imporre all’ente di fornire l’elenco dei fattori di rischio, selezionati tra i fattori di rischio di cambio di cui alla lettera a), a cui l’ente applica scenari di shock futuri nel calcolare la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento; c) ottenere il valore dei fattori di rischio di cambio e degli altri input utilizzati per determinare il valore contabile nelle date seguenti: i) la data in cui è stato determinato l’ultimo valore contabile disponibile; ii) la specifica data di riferimento per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa e della misura del rischio di scenario di stress; d) verificano se i) per le posizioni per le quali non è utilizzato il trattamento di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1577, gli input di valutazione che non riflettono il rischio di cambio non sono stati aggiornati tra le due date di cui alla lettera c), punti i) e ii); ii) per le posizioni per le quali è utilizzato il trattamento di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1577, gli input di valutazione, compresi i fattori di rischio di cambio, sono stati aggiornati tra le due date di cui alla lettera c), punti i) e ii); iii) i fattori di rischio di cui alla lettera b) riguardano esclusivamente il rischio di cambio, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o meno il trattamento di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/1577. 8.   Ai fini del paragrafo 2, lettera d), le autorità competenti possono applicare a un campione di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione e per una data di riferimento per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento il metodo di valutazione seguente: a) imporre all’ente di fornire l’elenco i) dei fattori di rischio utilizzati come input per determinare il valore equo che costituisce la base per il calcolo dei requisiti di fondi propri come previsto dall’ del regolamento delegato (UE) 2023/1577; ii) dei fattori di rischio, selezionati tra i fattori di rischio compresi nell’elenco di cui alla lettera a), a cui l’ente applica uno scenario di shock futuri nel calcolare la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o uno scenario estremo di shock futuri nel calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies di detto regolamento; b) verificare se nell’elenco di cui alla lettera a), punto ii), figurano soltanto fattori di rischio che riflettono il rischio di posizione in merci e, se del caso, il rischio di cambio. 9.   Ai fini del paragrafo 2, lettera e), le autorità competenti possono applicare a un campione di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione il metodo di valutazione seguente: a) imporre all’ente di fornire una descrizione degli input di valutazione utilizzati per determinare il valore contabile o il valore equo della posizione; b) imporre all’ente di fornire i valori di tali input di valutazione alla fine del giorno successivo al calcolo della misura del valore a rischio di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla fine del giorno precedente, utilizzati nel calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio; c) verificare se, a seconda della posizione soggetta a valutazione, i valori sono aggiornati o mantenuti invariati come previsto dall’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1577.
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