Art. 34

Valutazione delle variabili proxy

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione delle variabili proxy 1.   Nel valutare se il modello interno di un ente sia applicato con correttezza a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti per l’utilizzo di variabili proxy, le autorità competenti verificano se a) l’ente ha stabilito, nell’ambito delle politiche interne di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, criteri che delineano i) quando è approssimato un fattore di rischio; ii) in che modo un fattore di rischio sarebbe approssimato se fosse soggetto a un metodo delle variabili proxy; b) le politiche interne di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 contemplano tutti i metodi delle variabili proxy adottati dall’ente, compresi, se utilizzati i) i modelli dei fattori; ii) le approssimazioni beta; iii) l’associazione dei fattori di rischio a parametri di riferimento, compresi i nomi rappresentativi del settore e della regione o gli indici; c) per i fattori di rischio non modellizzabili vi è una chiara motivazione per l’utilizzo di un metodo delle variabili proxy, anche se il numero di rendimenti N nelle serie temporali per il fattore di rischio derivante dall’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 consentirebbe di utilizzare il metodo storico o il metodo sigma asimmetrico di cui, rispettivamente, agli di tale regolamento delegato; d) il metodo utilizzato per approssimare il fattore di rischio è appropriato e garantisce, come previsto dall’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, una calibrazione prudente degli scenari di shock futuri per i fattori di rischio modellizzabili e degli scenari estremi di shock futuri per i fattori di rischio non modellizzabili; e) per i fattori di rischio per i quali sono utilizzati dati indiretti solo per periodi specifici delle serie temporali, non vi sono salti anomali tra le parti delle serie temporali approssimate e le parti delle serie temporali che invece non lo sono. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti verificano, su un campione di fattori di rischio approssimati, se a) il metodo delle variabili proxy utilizzato per tali fattori di rischio è il metodo descritto nelle politiche interne di cui al paragrafo 1, lettera a), e la variabile proxy utilizzata è economicamente significativa; b) il rischio di base tra il fattore di rischio approssimato e altri fattori di rischio è debitamente riflesso, anche nel caso in cui diversi fattori di rischio siano approssimati mediante associazione allo stesso fattore di rischio; c) non vi sono casi in cui, a causa della variabile proxy, il rischio specifico non sia debitamente riflesso. Nell’applicare tale metodo di valutazione, le autorità competenti scelgono un campione di fattori di rischio che riflettono una varietà di metodi delle variabili proxy, tra cui, se utilizzati, i modelli dei fattori, le approssimazioni beta e l’associazione dei fattori di rischio a parametri di riferimento, compresi i nomi rappresentativi del settore e della regione o gli indici. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti, su un campione di fattori di rischio per i quali sono stati approssimati i dati dell’ultimo periodo di dodici mesi, a) impongono all’ente di fornire la serie temporale dei fattori di rischio approssimati utilizzati nel modello interno di misurazione del rischio e la serie temporale dei corrispondenti fattori di determinazione del prezzo utilizzati nel processo di valutazione alla chiusura; b) verificano che le volatilità delle due serie temporali di cui alla lettera a) non divergano in misura sostanziale; c) verificano che le due serie temporali siano strettamente correlate. Nell’applicare tale metodo di valutazione, le autorità competenti scelgono un campione di fattori di rischio che riflettono una varietà di metodi delle variabili proxy, tra cui, se utilizzati, i modelli dei fattori, le approssimazioni beta e l’associazione dei fattori di rischio a parametri di riferimento, compresi i nomi rappresentativi di un dato settore e di una data regione o gli indici. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per verificare la prudenza dei metodi delle variabili proxy, le autorità competenti selezionano un campione di metodi e per ciascuno di essi prendono le misure seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) impongono all’ente di fornire la serie temporale di un campione di fattori di rischio che non sono approssimati e che, se approssimati, seguirebbero il metodo delle variabili proxy oggetto della valutazione; b) impongono all’ente di fornire la serie temporale che sarebbe utilizzata applicando il metodo delle variabili proxy oggetto della valutazione alla serie temporale dei fattori di rischio di cui alla lettera a); c) per entrambe le serie temporali, ottengono la volatilità dei fattori di rischio nel periodo di stress e nell’ultimo periodo di dodici mesi e verificano che la volatilità risultante dalla serie temporale approssimata di cui alla lettera b) non sottostimi la volatilità risultante dalla serie temporale di cui alla lettera a). Nell’applicare tale metodo di valutazione, le autorità competenti scelgono un campione di fattori di rischio che riflettono una varietà di metodi delle variabili proxy, tra cui, se utilizzati, i modelli dei fattori, le approssimazioni beta e l’associazione dei fattori di rischio a parametri di riferimento, compresi i nomi rappresentativi di un dato settore e di una data regione o gli indici. 5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti, su un campione di fattori di rischio non modellizzabili per i quali sono stati utilizzati dati indiretti nel periodo di stress nonostante il numero di rendimenti N nelle serie temporali per il fattore di rischio derivante dall’ del regolamento delegato (UE) 2024/397 consentirebbe di utilizzare il metodo storico o il metodo sigma asimmetrico di cui, rispettivamente, agli di tale regolamento delegato, a) impongono all’ente di fornire le serie temporali originali per i fattori di rischio prima che fosse utilizzato un metodo delle variabili proxy; b) impongono all’ente di fornire le serie temporali utilizzate per i fattori di rischio approssimati; c) confrontano gli shock calibrati verso l’alto e verso il basso derivanti dall’applicazione degli del regolamento delegato (UE) 2024/397 con le serie temporali di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo e verificano che gli shock derivanti dalle serie temporali approssimate non siano sistematicamente meno prudenti degli shock ottenuti utilizzando le serie temporali originali. Nell’applicare tale metodo di valutazione, le autorità competenti scelgono un campione di fattori di rischio che riflettono una varietà di metodi delle variabili proxy, tra cui, se utilizzati, i modelli dei fattori, le approssimazioni beta e l’associazione dei fattori di rischio a parametri di riferimento, compresi i nomi rappresentativi del settore e della regione o gli indici.
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Valutazione delle variabili proxy (Art. 34 Regolamento (UE) 2024/1085) — Testo vigente | Portale Normativo