Art. 23

Valutazione della copertura del rischio del modello interno di misurazione del rischio

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della copertura del rischio del modello interno di misurazione del rischio 1.   Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all’obbligo di includere nel modello interno di misurazione del rischio almeno i fattori di rischio utilizzati nel calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo standardizzato alternativo, l’autorità competente verifica se a) l’ente documenta l’eventuale presenza di fattori di rischio utilizzati nei metodi standardizzati che non sono inclusi nel modello interno di misurazione del rischio; b) l’ente mette in evidenza tutti gli aspetti seguenti: i) se vi sono valute per le quali il rischio generico di tasso di interesse, compreso il rischio di inflazione o il rischio di base cross currency, non sono modellizzati; ii) se vi sono differenziali creditizi dell’emittente non modellizzati; iii) se vi sono prezzi a pronti degli strumenti di capitale e tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale non modellizzati; iv) se vi sono prezzi a pronti delle merci non modellizzati; v) se vi sono tassi di cambio a vista non modellizzati; vi) se vi sono casi in cui la volatilità implicita negli strumenti con opzionalità non è modellizzata; c) in caso di fattori di rischio utilizzati nel metodo standardizzato alternativo che non sono inclusi nel modello interno di misurazione del rischio, l’ente, oltre a fornire informazioni sull’impatto dell’esclusione di tali fattori di rischio sui risultati dell’assegnazione di profitti e perdite, come previsto dall’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, i) fornisce una motivazione adeguata per non includere tali fattori di rischio nel modello interno di misurazione del rischio e, qualora tale esclusione sia dovuta alla mancanza di prezzi rappresentativi per tali fattori di rischio, la motivazione per non tenere conto di tali fattori di rischio nel calcolo della misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, e documenta tale motivazione; ii) calcola e monitora l’impatto sui requisiti di fondi propri derivante dall’esclusione di tali fattori di rischio dal modello interno di misurazione del rischio. 2.   Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all’obbligo di includere nel modello interno di misurazione del rischio un numero sufficiente di fattori di rischio, le autorità competenti prendono le misure seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) impongono all’ente di fornire una panoramica dei fattori utilizzati nel calcolo del valore del portafoglio alla chiusura, compreso, se del caso, un elenco degli aggregati di fattori utilizzati nel calcolo del valore alla chiusura, che specifichi, per ciascun aggregato, tutti gli elementi seguenti: i) il numero di fattori per aggregato; ii) la categoria generale dei fattori di rischio e la sottocategoria generale dei fattori di rischio, riportate nella tabella 2 di cui all’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, a cui possono essere associati i fattori nell’aggregato; iii) una sensibilità lorda e netta del portafoglio dell’ente ai fattori che fanno parte dell’aggregato; iv) se i fattori sono inclusi o meno nel modello interno di misurazione del rischio e: (1) quando inclusi, se ciascun fattore è direttamente modellizzato come fattore di rischio nel modello interno di misurazione del rischio senza utilizzare alcuna variabile proxy, oppure se sono utilizzate altre tecniche; (2) quando non inclusi, la motivazione di tale scelta; b) sulla base della panoramica di cui alla lettera a) i) verificano che non vi siano fattori sostanziali non modellizzati e che le motivazioni a sostegno dell’esclusione di fattori non modellizzati siano adeguate; ii) valutano in che modo l’ente, per i fattori che non sono modellizzati direttamente come fattori di rischio nel modello di misurazione del rischio di cui alla lettera a), punto iv), garantisce che siano riflessi tutti i rischi rilevanti, compresi i rischi di base rilevanti. Ai fini della lettera a), gli enti aggregano i fattori in modo che ciascun aggregato condivida gli stessi attributi in relazione al punto ii) e al punto iv), punti 1) e 2). Ai fini della lettera b), punto i), le autorità competenti applicano il metodo di valutazione di cui al paragrafo 3 e possono integrare tale metodo con il metodo di valutazione di cui al paragrafo 4. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), le autorità competenti individuano le unità di negoziazione o i portafogli teorici utilizzati dall’ente per la convalida interna di cui all’articolo 325 tersexagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 i cui valori dipendono da fattori non inclusi nel modello interno di misurazione del rischio. Le autorità competenti verificano per tali unità di negoziazione se i risultati dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o dei test di convalida dei modelli interni di cui all’articolo 325 tersexagies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano carenze nel modello interno di misurazione del rischio. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), le autorità competenti possono individuare le unità di negoziazione o i portafogli teorici utilizzati dall’ente per la convalida interna di cui all’articolo 325 tersexagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 i cui valori dipendono da fattori non inclusi nel modello interno di misurazione del rischio, e prendono le misure seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) impongono all’ente di calcolare i) le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione o del valore del portafoglio teorico calcolato conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059; ii) le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione o del valore del portafoglio teorico calcolato conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059, mantenendo invariati i fattori che non sono inclusi come fattori di rischio nel modello interno di misurazione del rischio; iii) le variazioni teoriche del rischio del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione o del valore del portafoglio teorico calcolato conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2022/2059; b) impongono all’ente di spiegare gli scostamenti nelle variazioni dei valori del portafoglio calcolati conformemente alla lettera a), punti i), ii) e iii).
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