Art. 6

Sorveglianza dei soggetti qualificati accreditati

In vigore dal 12 mar 2024
Sorveglianza dei soggetti qualificati accreditati 1.   L’Agenzia verifica la costante conformità al fine di garantire che le competenze, le conoscenze e le procedure del soggetto qualificato siano conformi all’, paragrafo 3. 2.   La verifica di cui al paragrafo 1 si fonda su un sistema di sorveglianza basato sul rischio che tiene conto della natura specifica del soggetto qualificato, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di sorveglianza svolte in passato. 3.   Se in qualsiasi momento constata che le condizioni per l’accreditamento di cui all’, paragrafo 3, non sono più soddisfatte o se il soggetto qualificato accreditato ha violato l’ambito di accreditamento, l’Agenzia adotta immediatamente le appropriate misure atte a garantire l’applicazione delle norme e, se del caso, limita, sospende o revoca l’accreditamento del soggetto qualificato a seconda dell’entità della non conformità fino a quando l’organizzazione non abbia adottato azioni correttive soddisfacenti.
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