Art. 3

Procedura di accreditamento dei soggetti qualificati

In vigore dal 12 mar 2024
Procedura di accreditamento dei soggetti qualificati 1.   Qualora intenda ricorrere a soggetti qualificati, l’Agenzia pubblica sul suo sito web un avviso con cui invita i soggetti interessati a presentare domanda di accreditamento. Tale avviso specifica in particolare: a) le categorie di compiti di certificazione e sorveglianza che l’Agenzia intende svolgere tramite soggetti qualificati; b) se l’Agenzia intende includere nell’ambito di accreditamento il privilegio di rilasciare, rinnovare, modificare, limitare, sospendere e revocare i certificati o di ricevere dichiarazioni per conto dell’Agenzia; c) i documenti e le informazioni che i richiedenti devono presentare e il termine per la presentazione delle domande. 2.   L’Agenzia valuta la domanda di accreditamento presentata dal richiedente tenendo in considerazione i criteri di cui al paragrafo 3. 3.   L’Agenzia accredita e rilascia il certificato di accreditamento al richiedente se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, conclude che: a) il richiedente soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139; b) le competenze, le conoscenze e le procedure del richiedente corrispondono al livello richiesto per l’ambito di accreditamento sia per quanto riguarda l’organizzazione che in relazione agli esperti per il settore tecnico richiesto. 4.   L’accreditamento rilasciato dall’Agenzia definisce in dettaglio la portata dei compiti, i privilegi concessi ed eventuali condizioni a essi legate. 5.   Se il richiedente non soddisfa le condizioni per l’accreditamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l’Agenzia ne informa il soggetto ed espone il motivo per cui il rilascio dell’accreditamento è stato rifiutato.
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Procedura di accreditamento dei soggetti qualificati (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/1403) — Testo vigente | Portale Normativo