Art. 48
Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 mar 2024
Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui all’, paragrafo 2, o dei piani di cui all’, paragrafo 3, l’ENTSO per l’energia elettrica, in cooperazione con l’EU DSO, elabora orientamenti non vincolanti sulle questioni seguenti:
a)
un indice provvisorio di impatto sulla cibersicurezza dell’energia elettrica (ECII) a norma del paragrafo 2;
b)
un elenco provvisorio dei processi ad alto impatto e a impatto critico a livello dell’Unione a norma del paragrafo 4; e
c)
un elenco provvisorio delle norme e dei controlli europei e internazionali disposti dalla legislazione nazionale che hanno rilevanza per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica a norma del paragrafo 6.
2. Entro il 13 ottobre 2024, l’ENTSO per l’energia elettrica, in cooperazione con l’EU DSO, elabora una raccomandazione di ECII provvisorio. L’ENTSO per l’energia elettrica, in cooperazione con l’EU DSO, notifica la raccomandazione di ECII provvisorio alle autorità competenti.
3. Quattro mesi dopo il ricevimento della raccomandazione di ECII provvisorio, o al più tardi entro il 13 febbraio 2025, le autorità competenti individuano i candidati a soggetti ad alto impatto e a impatto critico nel loro Stato membro sulla base dell’ECII provvisorio e redigono un elenco provvisorio di soggetti ad alto impatto e a impatto critico. I soggetti ad alto impatto e a impatto critico individuati nell’elenco provvisorio possono adempiere volontariamente ai loro obblighi di cui al presente regolamento sulla base di un principio di precauzione. Entro il 13 marzo 2025, le autorità competenti notificano ai soggetti individuati nell’elenco provvisorio che sono stati identificati come soggetti ad alto impatto o a impatto critico.
4. Entro il 13 dicembre 2024, l’ENTSO per l’energia elettrica, in cooperazione con l’EU DSO, elabora un elenco provvisorio di processi ad alto impatto e a impatto critico a livello dell’Unione. I soggetti notificati a norma del paragrafo 3 che decidono di adempiere volontariamente agli obblighi di cui al presente regolamento sulla base di un principio di precauzione utilizzano l’elenco provvisorio dei processi ad alto impatto e a impatto critico per determinare i perimetri provvisori ad alto impatto e a impatto critico e per determinare quali attività devono essere incluse nella prima valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello di soggetto.
5. Entro il 13 settembre 2024, l’autorità competente a norma dell’, paragrafo 1, trasmette all’ENTSO per l’energia elettrica e all’EU DSO un elenco dei propri atti legislativi nazionali che hanno rilevanza per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.
6. Entro il 13 giugno 2025, l’ENTSO per l’energia elettrica, in cooperazione con l’EU DSO, elabora un elenco provvisorio delle norme e dei controlli europei e internazionali disposti dalla legislazione nazionale che hanno rilevanza per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti.
7. L’elenco provvisorio delle norme e dei controlli europei e internazionali comprende:
a)
le norme europee e internazionali e gli atti legislativi nazionali contenenti orientamenti sulle metodologie per la gestione dei rischi per la cibersicurezza a livello di soggetto; e
b)
i controlli di cibersicurezza equivalenti ai controlli che presumibilmente faranno parte dei controlli minimi e avanzati di cibersicurezza.
8. In sede di ultimazione dell’elenco provvisorio di norme, l’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO tengono conto dei pareri espressi dall’ENISA e dall’ACER. L’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO pubblicano sui loro siti web l’elenco provvisorio delle norme e dei controlli europei e internazionali.
9. L’ENTSO per l’energia elettrica e l’EU DSO consultano l’ENISA e l’ACER in merito alle proposte di orientamenti non vincolanti elaborate a norma del paragrafo 1.
10. In attesa dell’elaborazione dei controlli minimi e avanzati di cibersicurezza a norma dell’ e della loro adozione a norma dell’, tutti i soggetti elencati all’, paragrafo 1, si adoperano per applicare progressivamente gli orientamenti non vincolanti elaborati a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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