Art. 8

Presentazione delle proposte alle autorità competenti

In vigore dal 11 mar 2024
Presentazione delle proposte alle autorità competenti 1.   I TSO presentano le proposte di termini e condizioni o di metodologie, o di piani, per approvazione, alle autorità competenti interessate entro i rispettivi termini di cui agli . Le autorità competenti possono prorogare congiuntamente tali termini in circostanze eccezionali, in particolare nei casi in cui un termine non possa essere rispettato per motivi fuori del controllo dei TSO o dell’EU DSO. 2.   Le proposte di termini e condizioni, di metodologie o di piani a norma del paragrafo 1 sono trasmesse per informazione all’ACER contemporaneamente alla presentazione alle autorità competenti. 3.   Su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolazione, l’ACER formula un parere sulla proposta di termini e condizioni o di metodologie, o di piani, entro sei mesi dall’averla ricevuta, e lo trasmette alle autorità nazionali di regolazione e alle autorità competenti. Le autorità nazionali di regolazione, le autorità competenti per la cibersicurezza e ogni altra autorità designata come autorità competente si coordinano prima che le autorità di regolazione richiedano un parere all’ACER. L’ACER può includere nel parere le proprie raccomandazioni. Prima di emettere un parere sulle proposte di cui all’, paragrafo 2, l’ACER consulta l’ENISA. 4.   Le autorità competenti si consultano fra loro e mettono in atto una stretta cooperazione e coordinazione al fine di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni, sulle metodologie o sui piani proposti. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, o i piani, esse rivedono e completano le proposte, se necessario, previa consultazione dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO, al fine di garantire che le proposte siano in linea con il presente regolamento e contribuiscano a un alto livello comune di cibersicurezza in tutta l’Unione. 5.   Le autorità competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie o ai piani entro sei mesi dalla data in cui li hanno ricevuti o, se del caso, dalla data in cui li ha ricevuti l’ultima autorità competente interessata. 6.   Qualora l’ACER emetta un parere, le autorità competenti interessate ne tengono conto e adottano le loro decisioni entro sei mesi dal suo ricevimento. 7.   Qualora le autorità competenti richiedano congiuntamente una modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie o dei piani proposti, al fine di approvarli, i TSO elaborano, in collaborazione con l’EU DSO, una proposta di modifica. I TSO presentano la proposta modificata per approvazione entro due mesi dalla richiesta delle autorità competenti. Le autorità competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie o ai piani modificati entro due mesi dalla loro presentazione. 8.   Qualora le autorità competenti non abbiano raggiunto un accordo entro il termine di cui al paragrafo 5 o 7, ne informano la Commissione. La Commissione può prendere i provvedimenti opportuni per rendere possibile l’adozione dei termini e condizioni o delle metodologie, o dei piani, necessari. 9.   I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO per l’energia elettrica e dell’EU DSO, pubblicano i termini e le condizioni o le metodologie, o i piani, sui loro siti web, previa approvazione delle autorità competenti interessate, salvo nei casi in cui tali informazioni sono considerate riservate a norma dell’. 10.   Le autorità competenti possono richiedere congiuntamente ai TSO e all’EU DSO proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, o dei piani, da presentare entro un termine da esse stabilito. I TSO, in cooperazione con l’EU DSO, possono proporre modifiche alle autorità competenti anche di propria iniziativa. Le proposte di modifica dei termini e condizioni o delle metodologie, o dei piani, sono elaborate e approvate secondo la procedura di cui al presente articolo. 11.   Almeno ogni tre anni dopo la prima adozione dei rispettivi termini e condizioni o metodologie, o dei rispettivi piani adottati, i TSO, in cooperazione con l’EU DSO, svolgono un riesame dell’efficacia dei termini e delle condizioni o delle metodologie, o dei piani adottati, e ne comunicano senza indebito ritardo i risultati alle autorità competenti e all’ACER.
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