Art. 31

Verifica del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica

In vigore dal 11 mar 2024
Verifica del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica 1.   Entro 24 mesi dall’adozione dei controlli di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dall’istituzione del sistema di gestione della cibersicurezza di cui alla lettera d) del medesimo articolo, il soggetto a impatto critico individuato a norma dell’, paragrafo 1, è in grado di dimostrare la propria conformità al sistema di gestione della cibersicurezza e ai controlli minimi o avanzati di cibersicurezza, su richiesta dell’autorità competente. 2.   Il soggetto a impatto critico adempie all’obbligo di cui al paragrafo 1 sottoponendosi a audit di sicurezza condotti da terzi indipendenti, conformemente ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, oppure partecipando a un sistema nazionale di verifica a norma dell’, paragrafo 1. 3.   La verifica della conformità del soggetto a impatto critico al sistema di gestione della cibersicurezza e ai controlli minimi o avanzati di cibersicurezza interessa tutti gli asset all’interno del perimetro di impatto critico del soggetto a impatto critico. 4.   La verifica della conformità del soggetto a impatto critico al sistema di gestione della cibersicurezza e ai controlli minimi o avanzati di cibersicurezza si esegue nuovamente non più di 36 mesi dopo la fine della prima verifica e successivamente ogni tre anni. 5.   Il soggetto a impatto critico definito conformemente all’ dimostra la propria conformità ai controlli di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e l’istituzione del sistema di gestione della cibersicurezza di cui alla lettera d) del medesimo articolo riferendo all’autorità competente in merito all’esito della verifica di conformità.
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Verifica del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica (Art. 31 Regolamento (UE) 2024/1366) — Testo vigente | Portale Normativo