Art. 1

In vigore dal 5 mar 2024
1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, attualmente classificati con il codice NC 8703 80 10 e originari della Repubblica popolare cinese. I motocicli sono esclusi dalla presente inchiesta. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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