Art. 1
In vigore dal 5 mar 2024
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, attualmente classificati con il codice NC 8703 80 10 e originari della Repubblica popolare cinese. I motocicli sono esclusi dalla presente inchiesta.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:785:oj#art-1