Art. 1

Definizioni

In vigore dal 22 feb 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «ente finanziario»: a) un ente creditizio; b) un’impresa di investimento; c) un istituto di moneta elettronica; d) un istituto di pagamento; e) una società di gestione di OICVM; f) un gestore di fondi di investimento alternativi; g) un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); h) un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; i) un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all’articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); (2) «periodo pertinente»: il periodo di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 o il periodo di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2024/1506) — Testo vigente | Portale Normativo