Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 feb 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«ente finanziario»:
a)
un ente creditizio;
b)
un’impresa di investimento;
c)
un istituto di moneta elettronica;
d)
un istituto di pagamento;
e)
una società di gestione di OICVM;
f)
un gestore di fondi di investimento alternativi;
g)
un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
h)
un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
i)
un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all’articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
(2)
«periodo pertinente»: il periodo di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 o il periodo di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1506:oj#art-1