Art. 6

Comunicazione tra l’autorità di sorveglianza capofila e i fornitori terzi critici di ervizi TIC

In vigore dal 22 feb 2024
Comunicazione tra l’autorità di sorveglianza capofila e i fornitori terzi critici di ervizi TIC Ai fini del presente regolamento, tutte le comunicazioni tra le autorità europee di vigilanza e i fornitori terzi critici di servizi TIC avvengono per via elettronica.
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Comunicazione tra l’autorità di sorveglianza capofila e i fornitori terzi critici di ervizi TIC (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/1505) — Testo vigente | Portale Normativo