Art. 6
Comunicazione tra l’autorità di sorveglianza capofila e i fornitori terzi critici di ervizi TIC
In vigore dal 22 feb 2024
Comunicazione tra l’autorità di sorveglianza capofila e i fornitori terzi critici di ervizi TIC
Ai fini del presente regolamento, tutte le comunicazioni tra le autorità europee di vigilanza e i fornitori terzi critici di servizi TIC avvengono per via elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1505:oj#art-6