Art. 5
Pagamento delle commissioni per le attività di sorveglianza
In vigore dal 22 feb 2024
Pagamento delle commissioni per le attività di sorveglianza
1. I fornitori terzi critici di servizi TIC pagano annualmente all’autorità di sorveglianza capofila le commissioni per le attività di sorveglianza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2554.
2. Tutte le commissioni per le attività di sorveglianza sono fatturate e pagate in euro. Le note di addebito per le commissioni per le attività di sorveglianza fissano termini di pagamento di almeno 30 giorni.
3. Tutte le commissioni per le attività di sorveglianza sono pagate in un’unica rata. I fornitori terzi critici di servizi TIC che sono oggetto di attività di sorveglianza al 1o gennaio di un determinato anno pagano la nota di addebito entro il 30 aprile di tale anno. I fornitori terzi critici di servizi TIC designati nel corso dell’anno pagano le commissioni di cui all’ in un’unica rata entro il 31 dicembre dell’anno in questione.
4. Eventuali ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1505:oj#art-5