Art. 4

Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza

In vigore dal 22 feb 2024
Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza 1.   Quando adotta una decisione provvisoria di cui all’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 che impone misure di vigilanza a norma dell’articolo 130 di tale regolamento, l’ABE notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona interessata. L’ABE fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte su tale decisione. L’ABE non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine. Su richiesta, l’ABE concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l’accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114. L’ABE può invitare a un’audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche. 2.   L’ABE adotta una decisione definitiva quanto prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria. Se dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria la reputa responsabile di una violazione di cui all’allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all’articolo 130 di tale regolamento. L’ABE notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria. 3.   Se l’ABE adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima si considera abrogata.
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Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza (Art. 4 Regolamento (UE) 2024/1504) — Testo vigente | Portale Normativo